Statuto dell'Associazione San Martino
1. SCOPO 1.1 L'«ASSOCIAZIONE SAN MARTINO» è un centro cattolico che, secondo gli insegnamenti del Sommo Pontefice e dell'Arcivescovo, intende recepire, maturare e affrontare in prospettiva cristiana le problematiche contemporanee religiose, culturali, politiche e sociali. 1.2 Scopo pertanto dell'«ASSOCIAZIONE SAN MARTINO» è di essere un «centro vivo e vitale del laicato cattolico della Parrocchia San Martino in Niguarda». 1.3 L’attività dell’Associazione San Martino è articolata in sezioni. 1.4 L’Associazione San Martino non ha fini di lucro. 2. DISPOSIZIONI GENERALI 2.1 La sede viene stabilita in Milano, Piazza Belloveso 5, nello stabile di proprietà della Chiesa Parrocchiale San Martino in Niguarda. 2.2 L'assistenza religiosa e morale è affidata al Rev. Sig. Prevosto che, in caso di impedimento, può farsi rappresentare da un altro sacerdote; egli è anche membro di diritto del consiglio direttivo. 3. SOCI 3.1 Possono appartenere all'Associazione, previa ammissione del consiglio direttivo, tutti i parrocchiani ed ex parrocchiani che abbiano raggiunto la maggiore età e che condividono in modo espresso lo scopo per il quale è stata costituita l'«ASSOCIAZIONE SAN MARTINO» (art. 1). 3.2 I soci ammessi versano una quota annua che dà diritto ad una tessera la quale comporta una «responsabilità» personale nei confronti dell'Associazione stessa. 3.3 Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti dei singoli soci può verificarsi: - per recessione del socio; - per esclusione deliberata dal consiglio direttivo nei confronti di soci che arrechino un danno materiale o morale all'Associazione o che tengano una condotta incompatibile con gli scopi della stessa. 3.4 Il parere del consiglio direttivo sull'ammissione o sull'esclusione dei soci è inappellabile. 4. ASSEMBLEA 4.1 L'assemblea è convocata con avviso inviato ai soci almeno cinque giorni prima dell'adunanza nel luogo indicato sullo stesso. Essa rappresenta la riunione collegiale di tutti i soci allo scopo di deliberare su problemi che interessano l'Associazione. 4.2 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno. Essa è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci ed in seconda, con un intervallo di almeno trenta minuti, in qualsiasi altro caso. 4.3 L'assemblea straordinaria è convocata nei casi di modifiche statutarie e di scioglimento dell'Associazione. Essa è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti i due terzi dei soci e in seconda, con almeno un intervallo di trenta minuti, con la presenza della metà più uno dei soci. 4.4 L'assemblea straordinaria può essere convocata dal consiglio direttivo oppure su richiesta scritta da un terzo dei soci. 4.5 Possono intervenire all'assemblea i soci che risultino iscritti all'albo della Associazione. 4.6 Hanno diritto di voto i soci iscritti da almeno un mese. E’ ammessa una sola delega per ogni socio. 4.7 Le delibere dell'assemblea prese, in conformità alle norme statutarie, per maggioranza relativa dei presenti vincolano tutti i soci anche non intervenuti o dissenzienti. 5. CONSIGLIO 5.1 L'«ASSOCIAZIONE SAN MARTINO» è diretta da un consiglio composto da un numero di consiglieri non inferiore a nove e non superiore a quindici; esso viene eletto dall'assemblea ordinaria. 5.2 I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. 5.3 Il consiglio sceglie tra i suoi componenti un consigliere che avrà il compito di coordinare l'attività del consiglio per tre anni o per il periodo corrispondente agli anni che mancano allo scadere del mandato e potrà essere rieletto. 5.4 Il consiglio nomina tra i suoi componenti il tesoriere, il quale è tenuto a compilare annualmente il bilancio dell'Associazione per sottoporlo all'approvazione dell'assemblea ordinaria. 5.5 Il consiglio nomina pure un segretario che ove non sia un consigliere, verrà scelto tra gli altri soci iscritti all'Associazione. 5.6 Il segretario avrà i seguenti, compiti: - redigere il verbale all'assemblea dei soci; - redigere il verbale ad ogni riunione del consiglio; - portare a conoscenza di tutti gli altri soci e di tutti gli altri parrocchiani i deliberati del consiglio. 5.7 La convocazione del consiglio deve aver luogo almeno ogni tre mesi e deve essere preannunciata ad ogni singolo componente. 5.8 Il consiglio è validamente costituito quando siano presenti almeno i due terzi dei componenti più uno. 5.9 Compito del consiglio è di promuovere il miglior andamento delI'Associazione, la programmazione delle iniziative e delle manifestazioni. Esso può delegare per le singole iniziative persone, qualificate scegliendole tra i consiglieri, i soci e anche tra persone non iscritte all'Associazione, ma che si attengano alle direttive del consiglio. 5.10 Il consiglio stabilisce ogni anno la quota sociale. 6. NORME TRANSITORIE 6.1 Il primo consiglio è formato dai componenti del comitato costituente. 6.2 Per assicurare la rotazione e la continuità, per i primi tre anni di vita dell'Associazione, al termine di ogni anno sociale scadrà un terzo dei componenti del primo consiglio. 6.3 L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. L’anno sociale 1985/1986 decorre dal 1° maggio 1985 e termina al 31 dicembre 1986. 6.4 La quota sociale è fissata per il primo anno in L. 3.000 (tremila) per i soci ordinari e di L. 10.000 (diecimila) per i soci sostenitori. Milano, maggio 1985 |